Documento senza titolo
Trattato bilaterale
Italia-USA
L'Italia
ha firmato con gli Stati Uniti un'apposita convenzione per
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito nel 1985.
Il principio
basilare è quello che la tassazione avviene sulla base del luogo di
produzione del reddito, e le tasse pagate in tale paese costituiscono credito
d'imposta nel paese di residenza dell'investitore.
Nel caso
dell'investimento immobiliare la legislazione prevede che i redditi degli
immobili situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo
dei residenti ai fini Irpef. Ad esempio se il reddito derivante dalla locazione
dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero,
il contribuente deve dichiarare l'ammontare dichiarato nello Stato estero.
Al contribuente spetterà il credito d'imposta per le imposte pagate
all'estero.
La legislazione
degli Stati Uniti tende a tutelare e "premiare" l'investitore anche
dal punto di vista fiscale, sono quindi possibili diverse soluzioni fiscali.
A nostro
parere la soluzione migliore deve essere "personalizzata" sulla
base delle esigenze differenti del singolo investitore.
Riteniamo
di essere in grado di rispondere alle vostre esigenze con il nostro team
di consulenti.
Contattateci.
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